Domande frequenti

Se in un contratto non è determinato il prezzo di vendita, come si può fare?
Di regola il prezzo è determinato dalle parti. La determinazione può essere rimessa ad un terzo, detto arbitratore, che applica le regole dettate del codice civile, ossia procedere con equo apprezzamento(art. 1349 c.c.). Generalmente ci si rifà al valore di mercato della cosa compravenduta (art. 1474 c.c)

Se dopo la sottoscrizione di un preliminare parte venditrice si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, come può agire il compratore?
Al compratore è data la scelta fra due possibilità di tutela; o risolvere il contratto preliminare, con richiesta dei danni subiti per il mancato acquisto del bene, oppure, se ha interesse alla stipulazione del contratto, chiedere al giudice ai sensi dell’art. 2932 c.c che pronunzi una sentenza che tenga gli effetti del contratto non concluso

Se dopo l’acquisto di un bene ci si accorge di alcuni difetti, cosa si può fare?
Se il bene venduto presenta vizi di qualche gravità (cd. Vizi redibitori) al compratore spetta ex legge una speciale tutela, la garanzia per i vizi (art. 1490 c.c.). Ovviamente la tutela non è garantita se il compratore conosceva i vizi al momento del contratto. Il compratore ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro il termine di otto giorni, che decorrono dalla consegna per i vizi apparenti e della scoperta se si tratta di vizi occulti (1495 c.c.) Il compratore ha diritto di chiedere alternativamente o la risoluzione del contratto facendosi restituire il prezzo o la riduzione del prezzo.

Che forma deve avere il preliminare?
Per legge il contratto di compravendita avente per oggetto immobili deve essere redatto per iscritto. Poiché il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo, anche il preliminare dovrà essere stipulato per iscritto (artt. 1350, 1351 c.c.).

A chi spettano le spese del contratto di vendita?
Salvo diverso accordo, le spese relative al contratto e quelle accessorie, spettano al compratore (art. 1475 c.c.)

Si può vendere un immobile gravato da usufrutto?
L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui che, però, non annulla il diritto di proprietà. Il proprietario potrà quindi alienare la nuda proprietà, rimando l’usufruttuario titolare del suo diritto.

Cosa accade alla caparra se il contratto non si stipula?
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c..) corrisponde ad una prassi antichissima di consegnare all’altra parte , al momento della conclusione di un contratto, una somma di denaro a conferma della serietà del vincolo. Se la parte che ha dato la caparra si rende successivamente inadempiente, l’altra parte può trattenere la caparra a titolo di risarcimento; se invece inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra può pretendere il doppio di quanto ha dato come caparra.

Se l’altra parte non adempie, come ci si può tutelare?
Vige la regola Inadempienti non est ademplundum ossia la parte tenuta ad adempiere successivamente può legittimamente rifiutare di eseguire la prestazione dovuta, qualora l’altra parte non abbia ancora eseguito la propria. In caso di prestazioni contestuali, ciascuna delle parti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria (art. 1460 c.c.)